Accesso agli atti e ai documenti amministrativi (accesso civico semplice)
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Richiedi l'accesso civico semplice online o presso l'Ufficio Protocollo
Stato del servizio: AttivoIl diritto di accesso civico è garantito dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)". Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. E' previsto un periodo di pubblicazione di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art. 14, c. 2, e art. 15, c. 4 D. Lgs. 33/2013. Il diritto di accesso civico semplice (art. 5, c. 1 d. lgs. 33/2013) sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice”, essa deve essere presentata al Responsabile e della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune; ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’istanza riguardi l'accesso civico semplice, la comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta. In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico semplice consente a chiunque - indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato e senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione
Comune di Roncadelle
È possibile presentare domanda in una delle seguenti modalità:
* online accedendo alla piattaforma dedicata;
* trasmettendo via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.roncadelle.bs.it l'apposito modulo firmato digitalmente; se invece è apposta la firma autografa è necessario allegare anche copia del documento d'identità della persona firmataria;
* trasmettendo via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it l'apposito modulo firmato digitalmente; se invece è apposta la firma autografa è necessario allegare anche copia del documento d'identità della persona firmataria;
* a mezzo posta a "Comune di Roncadelle - via Roma n. 50 - 25030 Roncadelle (BS)"
* rivolgendosi personalmente all’Ufficio Protocollo. La domanda di accesso civico semplice non necessita di motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
* Una domanda NON motivata che identifichi in modo chiaro gli atti, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
* Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità del firmatario (solo nel caso in cui la domanda non sia presentata telematicamente).
La pubblicazione, entro 30 giorni, da parte del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale, dei documenti, delle informazioni o dei dati non ancora pubblicati. Contestualmente il Comune dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare al richedente il collegamento ipertestuale.
Le richieste vengono trattate nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione
Nel caso in cui il "responsabile per materia" ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al responsabile del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel portale istituzionale dell'Ente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, e indica il relativo collegamento ipertestuale.
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