Accesso agli atti e ai documenti amministrativi (accesso civico generalizzato)

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Accesso agli atti e ai documenti amministrativi (accesso civico generalizzato)
Servizio per richiedere l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di riservatezza

Richiedi l'accesso civico generalizzato online o presso l'Ufficio Protocollo

Stato del servizio: Attivo

A chi è rivolto

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato nonché a prescindere dal possesso di un interesse qualificato. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna

Copertura Geografica

Comune di Roncadelle

Come fare

È possibile presentare domanda in una delle seguenti modalità:

* online accedendo alla piattaforma dedicata;

* trasmettendo via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.roncadelle.bs.it l'apposito modulo firmato digitalmente; se invece è apposta la firma autografa è necessario allegare anche copia del documento d'identità della persona firmataria;

* trasmettendo via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it l'apposito modulo firmato digitalmente; se invece è apposta la firma autografa è necessario allegare anche copia del documento d'identità della persona firmataria;

* a mezzo posta a "Comune di Roncadelle - via Roma n. 50 - 25030 Roncadelle (BS)"

* rivolgendosi personalmente all’Ufficio Protocollo.

Cosa Serve

* La presentazione della domanda di accesso civico generalizzato, non necessariamente motivata, ma con l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti.

* Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità del firmatario (solo nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta con firma digitale oppure presentata telematicamente).

Cosa si ottiene

Il rilascio dei dati o dei documenti in formato elettronico o cartaceo gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Tempi e scadenze

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, gli eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il mancato consenso di un controinteressato non può essere l’unico fondamento di un diniego all’accesso Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 gg dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Non è previsto l'istituto del silenzio - diniego. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Costi

Non sono previsti costi per la presentazione dell'istanza. In fase di istruttoria i costi da sostenere sono articolati come meglio sotto specificato:

* costi di riproduzione stabiliti con apposita delibera comunale (e versati tramite avviso Pagopa);

* marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate per rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale; in caso di rilascio copie cartacee, il richiedente deve presentarsi munito della/e marca/che da bollo necessaria/e, mentre in caso di rilascio copia per via telematica, il richiedente deve versare, tramite avviso Pagopa, il bollo virtuale.

Procedure collegate all'esito

RICHIESTA DI RIESAME Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. IMPUGNAZIONI Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all’art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico regionale competente per ambito territoriale. Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

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