IMPRESE ARTIGIANE: Vendita prodotti alimentari per consumo immediato

Sul BURL n. 18 – 1° Supplemento Ordinario è stata pubblicata la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 “Disciplina della vendita da parte di imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda”.

NOVITA' INTRODOTTE:
- AMMESSA la vendita per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione nei locali adiacenti a quelli di produzione tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda (non tavoli e sedie) e di stoviglie e posate a perdere, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare.

- L’eventuale VENDITA DI BEVANDE diverse da quelle prodotte è subordinata alla presentazione di apposita DIAP e sono necessari i REQUISITI PROFESSIONALI per la VENDITA.

- ORARI di apertura e chiusura al pubblico: sono rimessi a libera determinazione nel rispetto della fascia oraria massima dalle 06:00 all’ 01:00 del giorno successivo; l’orario di apertura adottato deve essere pubblicizzato mediante esposizione di apposito cartello.

- E’ OBBLIGATORIO esporre l’elenco delle materie prime utilizzate e specificare i prodotti congelati.

Per quanto riguarda gli ADEMPIMENTI delle attività artigianali verso il Comune previsti dal nuovo provvedimento precisiamo quanto segue:

- Imprese artigiane che intendono INIZIARE la vendita per il consumo sul posto dei propri prodotti alimentari di propria produzione:
Gli artigiani che intendono iniziare la vendita per il consumo sul posto dei propri prodotti alimentari devono presentare apposita comunicazione (Comunicazione di inizio attività); questo non esenta coloro che vogliono iniziare l’attività artigianale/produttiva di prodotti alimentari dalla presentazione della DIAP che assolve però solo agli adempimenti di tipo sanitario; analogamente chi svolge solo l’attività produttiva alimentare ma non vende per il consumo sul posto non dovrà presentare la comunicazione ma solo la DIAP.

- Imprese artigiane che GIA' EFFETTUANO la vendita per il consumo sul posto dei prodotti alimentari di propria produzione:
Dovranno presentare apposita comunicazione entro il 31 dicembre 2009. La norma non precisa i termini entro i quali gli artigiani che già svolgono l’attività debbano uniformarsi alle altre condizioni introdotte dal provvedimento quali orari di esercizio, esposizione cartello orario, esposizione elenco delle materie prime utilizzate: si presume quindi che ci si debba attenere a tali prescrizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (20 maggio 2009).

Il mancato rispetto delle condizioni di esercizio, della comunicazione di inizio attività o degli orari è punito con una SANZIONE pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la sospensione dell’attività di vendita dei prodotti fino a 3 mesi.

Ufficio: 
Sportello Unico delle Imprese
Data pubblicazione: 
Giovedì, 7 Maggio, 2009