Accesso civico

Mercoledì, 17 Maggio, 2023 - 09:00

 

Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.

 

Il diritto di accesso civico è garantito dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)".

 

Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:

  • l’accesso civico semplice consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  • l’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela d’interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d. lgs.33/2013.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. La richiesta è gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “titolare del potere sostitutivo” (art. 2, co. 9-bis della legge 241/1990) con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo

Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

 

 

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso:

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
- ovvero trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- sul sito comunale sono presenti anche appositi moduli online per la presentazione della domanda di accesso civico.  
L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
 
Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

 

 La richiesta deve essere sottoscritta dall'interessato e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Roncadelle

- trasmissione per posta 

- trasmissione per via telematica tramite i moduli online presenti sul sito comunale che verranno recapitati automaticamente all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.

Ufficio: 
Segreteria
Data pubblicazione: 
Mercoledì, 17 Maggio, 2023