Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi del Comune.
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
I consiglieri comunali possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione.
Le domande di accesso non devono essere motivate, ma il consigliere comunale è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale il rilascio di atti e documenti da parte di consiglieri comunali avviene entro i 15 giorni (quindici) lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi nel qual caso alla presentazione diella richiesta può seguire un motivato differimento dei termini per il rilascio.
Il Responsabile dell’unità organizzativa, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Documentazione necessaria per accedere al servizio:
Apposito modulo ad accesso riservato
Pagamenti: Gratuito
Dove si presenta:
- Telematica, utilizzando il portale del Comune
- Cartacea, consegnando il modulo compilato all'Ufficio Protocollo