Accesso agli atti e ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri

 

Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi del Comune.

 

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

 

I consiglieri  comunali possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione.

 

Le domande di accesso non devono essere motivate, ma il consigliere comunale è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.

 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale il rilascio di atti e documenti da parte di consiglieri comunali avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta.Il Segretario comunale o il Responsabile dell’unità organizzativa, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui sopra, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

 

 

Documentazione necessaria per accedere al servizio:

Apposito modulo ad accesso riservato

 

Pagamenti: Gratuito

 

Dove si presenta: 

  • Telematica, utilizzando il portale del Comune
  • Cartacea, consegnando il modulo compilato all'Ufficio Protocollo

 

Ufficio: 
Segreteria
Data pubblicazione: 
Mercoledì, 11 Agosto, 2021